Fideiussione omnibus: che tipo di contratto è? Come funziona?

Nell’ambito del diritto bancario può capitare di incontrare l’espressione “fideiussione omnibus“. Ma di che cosa si tratta? Non tutti hanno infatti dimestichezza con i termini bancari e contrattuali, e quindi è buona pratica informarsi prima di procedere con le relative firme. Nelle prossime righe offriremo una breve e chiara spiegazione circa le principali caratteristiche di questo tipo di contratto, come funziona e chi può stipularlo.

Che cos’è la fideiussione?

Prima di approfondire la materia relativa alla fideiussione omnibus, è opportuno fare una breve digressione e partire dal significato stesso della parola “fideiussione“. In ambito di diritto, la fideiussione è infatti un negozio giuridico attraverso il quale un soggetto (ovvero il fideiussore) garantisce un’obbligazione altrui, facendosi carico dell’obbligazione (e quindi obbligandosi) nei confronti del creditore del rapporto obbligatorio. Per esempio, il fideiussore può intervenire al posto del debitore, accollandosi l’obbligazione al pagamento nei confronti del creditore.

La natura della fideiussione è meglio spiegata nella norma che la definisce, ovvero l’articolo 1936 del codice civile. Questo recita testualmente: «È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce (promessa unilaterale) l’adempimento di un’obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.» In questo caso si parla di quindi di fideiussione ordinaria.

Differenza tra fideiussione omnibus e ordinaria

Abbiamo visto nel paragrafo precedente le caratteristiche della fideiussione ordinaria. Qual è quindi la differenza tra la fideiussione ordinaria e la fideiussione omnibus?

Quando si parla di fideiussione omnibus si fa riferimento a un tipo di garanzia personale secondo la quale il fideiussore è obbligato al pagamento di tutti i debiti. Ciò comprende quindi non solo quelli presenti, ma anche quelli futuri, ovvero i debiti che il debitore principale ha già assunto o che assumerà nel futuro nei confronti del creditore. Generalmente questo tipo di meccanismo si attiva perlopiù tra soggetti privati e istituti di credito (prestiti, mutui, ecc.).

La differenza principale tra la fideiussione omnibus e quella ordinaria consiste quindi nell’assenza di un limite riferito a un preciso importo o debito o temporale. In altre parole, la fideiussione omnibus comprende anche debiti di cui ancora non si è a conoscenza in quanto non ancora contratti. Tramite questo negozio giuridico il fideiussore si assume quindi la responsabilità di provvedere al pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, nei confronti del creditore.

La giurisprudenza ha a lungo dibattuto circa la fideiussione omnibus e la sua ammissibilità. In particolare a partire dagli anni ’70, il dubbio era riferito al possibile contrasto di questo negozio giuridico con il fatto che i contratti, di qualsiasi natura, devono avere un oggetto determinato o determinabile.

Negli anni ’90 sono intervenute delle modifiche giurisprudenziali circa la trasparenza delle operazioni bancarie. Tali modifiche, in relazione alla fideiussione omnibus, hanno imposto un importo massimo garantito in modo da limitare almeno sotto il profilo quantitativo l’impegno del fideiussore.

Ad oggi, la sentenza più recente e più rilevante circa questa materia è la sentenza della Corte di Cassazione n. 24044 del 26 settembre 2019. Tale pronuncia ha stabilito la parziale nullità delle fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI, limitatamente però alle alle tre clausole censurate da Banca d’Italia. Ovvero, le clausole dello schema ABI di cui agli articoli 2 (clausola “di reviviscenza”), 6 (rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.) e 8 (clausola di “sopravvivenza”).